DUAL-USE – novità 2019 Dual-use è un termine usato nell’ambito degli scampi internazionali, per riferirsi alle tecnologie e materiali che possono essere usati, SIA per scopi pacifici, MA ANCHE militari; di solito riguarda la proliferazione delle armi nucleari. CENNI STORICI Durante la guerra fredda, gli Stati Uniti d’America e l’URSS spesero miliardi di dollari per lo sviluppo di tecnologie missilistiche che avrebbero portato l’uomo nello spazio e poi sulla luna. La conoscenza acquisita dalla tecnologia missilistica, per scopi pacifici, servì anche per lo sviluppo tecnologico di missili balistici intercontinentali. Con la creazione della Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica venne formato un ente col compito di monitorare l’utilizzo delle tecniche di dual-use nei paesi firmatari del trattato di non proliferazione nucleare, per assicurarsi che il materiale utilizzato per la fissione non sia deviato a funzioni militari. In eventi recenti, sia Iran sia Nord Corea sono stati accusati di avere armi nucleari, ma i programmi sono basati sulla tecnologia dual-use. Ad oggi la maggior parte dei paesi industriali ha controlli di esportazione su certi tipi di tecnologie designate dual-use. Questi controlli, richiesti anche da molti trattati, limitano l’esportazione di certe merci e tecnologie senza l’autorizzazione del governo. Negli Stati Uniti l’agenzia principale per controlli di esportazione di uso doppi è il Reparto di Commercio, Ufficio di Industria e Sicurezza. DESCRIZIONE Diversi tipi di reattori nucleari producono materiale per la fissione, come il plutonio; dopo essere stato prodotto, questo può essere usato nella ricerca per lo sviluppo di armi nucleari. Comunque, i reattori nucleari possono anche essere usati con propositi civili e pacifici: per esempio, provvedere all’elettricità di una città. Una nazione che vuole sviluppare un’arma nucleare potrebbe costruire un reattore giustificandolo attraverso propositi civili (e dopo, magari, usare il plutonio per costruire un’arma nucleare). PRODOTTI A DUPLICE USO Sono considerati beni e tecnologie duali quelli utilizzabili in applicazioni civili ma anche nella produzione, sviluppo e utilizzo di beni militari, si differenziano dai materiali d’armamento in quanto non sono appositamente progettati per uso militare (vedi Normativa). È necessario un efficace sistema di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali presi dagli Stati, che hanno aderito ai regimi di controllo all’esportazione in particolare in materia di non proliferazione. L’esistenza di un sistema comune di norme e di politiche armonizzate nei controlli all’esportazione in tutti gli Stati membri dell’Unione, rappresenta un presupposto indispensabile affinché ci possa essere una libera circolazione dei prodotti a duplice uso all’interno dell’Unione Europea. L’esportazione dei beni e delle tecnologie duali è disciplinata da una varietà di norme, criteri e procedure applicative che rispondono alle esigenze di sicurezza nazionale ed internazionale, come segue: Reg. (CE) 428/09 e successivamente modificato dal Reg. (UE) 2268/2017, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso che figurano nell’All. I. In Italia le disposizioni del Reg. 428/09 sono state recepite con il D.Lgs. n. 221 del 15 dicembre 2017. LE AUTORIZZAZIONI POSSONO ASSUMERE FORMA DI: 1) Autorizzazioni specifiche individuali: Sono rilasciate su parere del Comitato Consultivo, emesso di volta in volta, e riguardano operazioni che non possono fruire di procedure comunque agevolate. Il provvedimento è rilasciato sulla base di uno specifico ordine o contratto. (Art. 10 del D.Lgs. 221/2017) 2) Autorizzazione generale nazionale – AGN: L’esportazione dei beni a duplice uso può aver luogo con AGN limitatamente ai paesi di destinazione che sono indicati nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 4/08/2003 – Antartide (Base Italiana), Argentina, Corea del Sud, Turchia- valida in tutti gli Stati Membri della Unione Europea e per tutti i prodotti a duplice uso specificati nelle categorie riportate nell’Allegato I del Reg. (CE) 428/2009, modificato con Reg. (UE) 1232/2011, ad eccezione:
- a) di quanto previsto nell’ Allegato II octies dello stesso Reg. (UE) 1232/2011,
- b) dei beni/paesi compresi nelle nuove AGEU (vedi All. II, da bis a septies, Reg. (UE) 1232/11).
Lascia un commento